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Per Aspera Ad Veritatem n.23
Paesi Bassi

Legge del 7 febbraio 2002 in materia di Servizi di sicurezza e intelligence



La nuova legge olandese in materia di Servizi di intelligence e di sicurezza, entrata in vigore il 29 maggio di quest'anno, ha l'obiettivo di rendere ancora più efficace l'organizzazione e il funzionamento del sistema informativo per garantire, con gli strumenti più moderni, la sicurezza nazionale, nel rispetto dei diritti individuali dei cittadini.
Il testo normativo si prefigge proprio l'obiettivo di riformare la legge del 1994 (1) , potenziando il lavoro di intelligence ma rendendo nel contempo effettive alcune prescrizioni europee in tema di diritti dell'uomo.
Le attuali denominazioni dei Servizi di intelligence sono, rispettivamente, Servizio Generale di Intelligence e Sicurezza (AIVD), destinato a succedere al BVD, e Servizio di Sicurezza e Intelligence Militare (MIVD), a sua volta destinato a succedere al MID.
Le innovazioni più significative introdotte dalla legge sono:
- specificazione normativa dei poteri dei Servizi informativi
- relazione annuale obbligatoria sull'attività svolta
- notificazione della raccolta dei dati
- definizione di regole per il controllo dei dati raccolti
- comitato di supervisione
- definizione della funzione di intelligence, con particolare riguardo ad attività concernenti altri Paesi.
In particolare, nell'individuare e stabilire le competenze dei Servizi informativi nell'ambito della missione di tutela e sicurezza nazionale, la legge olandese prevede che i poteri che interferiscano con sfere tutelate dalla privacy dei cittadini possano essere esercitati solo previa autorizzazione espressa del Ministro dell'Interno. La violazione della corrispondenza privata, invece, è ammessa esclusivamente su specifica autorizzazione dell'Alta Corte dell'Aja.
Per quanto riguarda la procedura relativa alla presentazione di obiezioni o di appelli contro decisioni assunte dal Ministro, la possibilità di ricorso è limitata alla Divisione Giudiziaria del Consiglio di Stato.
Tra le competenze dell'AIVD si segnala infine la peculiarità di svolgere indagini concernenti altri Paesi. Tali indagini sono limitate a questioni specificamente individuate dal Primo Ministro, d'intesa con il Ministro dell'Interno e con il Ministro della Difesa.
Pubblichiamo, di seguito, uno stralcio della nuova legge, per la parte relativa al trattamento dei dati e delle informazioni da parte dei Servizi informativi.





(...)

Capitolo 3. Trattamento delle informazioni da parte dei Servizi

Sezione 3.1
Disposizioni generali

Articolo 12
1. I Servizi sono autorizzati a trattare le informazioni nel rispetto dei criteri stabiliti o in conformità alla presente Legge o alla Legge sulle Indagini di Sicurezza.
2. Il trattamento delle informazioni può essere effettuato esclusivamente per uno scopo specifico e nei limiti in cui sia necessario per l'adeguata applicazione della presente Legge o della Legge sulle Indagini di Sicurezza.
3. Il trattamento delle informazioni è effettuato in conformità alla legge e secondo modalità idonee.
4. Le informazioni trattate nel contesto delle attività dei Servizi vengono contrassegnate con l'indicazione del grado di attendibilità o del documento o della fonte da cui le informazioni hanno origine.

Articolo 13
1. Il Servizio Generale di Sicurezza e Intelligence può trattare soltanto dati personali relativi a persone:
a. fondatamente sospettate di rappresentare un pericolo per l'ordinamento democratico, per la sicurezza o per altri interessi vitali dello Stato;
b. che hanno autorizzato accertamenti ai fini del nulla osta di sicurezza;
c. per le quali ciò è necessario nell'ambito di indagini riguardanti altri Paesi;
d. sulle quali sono pervenute informazioni da un altro Servizio di intelligence e sicurezza;
e. i cui dati sono necessari per garantire un adeguato svolgimento, da parte del Servizio, dei suoi compiti istituzionali;
f. sono attualmente o sono state impiegate presso un Servizio.
2. Il primo comma si applica per analogia al Servizio di Sicurezza e di Intelligence Militare, a condizione che il comma 1, sub a. sia interpretato come segue: fondatamente sospettate di rappresentare un pericolo per la sicurezza o l'efficienza delle forze armate.
3. Non è consentito alcun trattamento di dati personali che riguardino la religione, le opinioni personali, la razza, lo stato di salute e la vita sessuale.
4. Il trattamento di dati personali relativi alle caratteristiche di cui al comma 3 potrà essere effettuato solo in via supplementare al trattamento di altre informazioni e soltanto nei limiti in cui sia indispensabile ai fini di tale trattamento.

Articolo 14
1. Gli articoli 12 e 13, commi 1, 2 e 4 sono altresì applicabili al trattamento delle informazioni nei confronti del Servizio Generale di Intelligence e Sicurezza da parte dei funzionari indicati nell'articolo 60.
2. Il trattamento delle informazioni di cui al comma 1 per quanto riguarda il Servizio Generale di Intelligence e Sicurezza resterà rigorosamente separato dal trattamento delle informazioni effettuato dai competenti funzionari per altre finalità. Il Direttore del Servizio Generale di Intelligence e Sicurezza potrà fornire in materia ulteriori direttive.
3. Il Ministro dell'Interno e delle Relazioni del Regno è responsabile dei documenti di archivio relativi al trattamento delle informazioni da parte dei funzionari di cui all'articolo 60, per quanto riguarda il Servizio Generale di Intelligence e Sicurezza, fino a quando tali documenti non saranno stati trasferiti agli Archivi di Stato.

Articolo 15
I Direttori dei Servizi sono responsabili:
a. della segretezza delle informazioni;
b. della segretezza delle fonti che hanno originato le informazioni;
c. della salvaguardia delle persone che collaborano alla raccolta informativa.

Articolo 16
I Direttori dei Servizi sono responsabili di:
a. emanare le necessarie disposizioni finalizzate a promuovere la precisione e la completezza delle informazioni trattate;
b. emanare le necessarie disposizioni di natura tecnica ed organizzativa, per scongiurare il rischio di distruzione o danneggiamento dei dati, ovvero trattamenti non autorizzati;
c. designare soggetti autorizzati in via esclusiva allo svolgimento di tali attività, unitamente alla designazione nell'ambito del trattamento delle informazioni.


Sezione 3.2
Raccolta informativa

Sezione 3.2.1
Disposizioni generali

Articolo 17
1. I Servizi, nell'adempimento dei propri compiti o al fine di garantirne un corretto svolgimento, sono autorizzati, nella raccolta informativa, a rivolgersi:
a. ad organi amministrativi, dipendenti pubblici e a qualsiasi altro soggetto ritenuto in grado di fornire le informazioni necessarie;
b. al responsabile del trattamento di specifiche informazioni.
2. Nei casi di cui al comma 1, punto b., il pubblico ufficiale incaricato dovrà dimostrare la propria identità alla persona responsabile del trattamento dei dati nel caso specifico, esibendo un documento di identità fornito dal competente Direttore del Servizio.
3. Le disposizioni vigenti relativamente alla persona responsabile del trattamento dei dati in un caso specifico, per quanto concerne in particolare le modalità da osservare nel fornire tali informazioni, non si applicano se tali informazioni siano date in esito a richiesta del tipo di quella indicata al comma 1, punto b..

Sezione 3.2.2
Poteri speciali dei Servizi

Articolo 18
Il potere di cui al presente articolo può essere esercitato solo nei limiti in cui sia necessario per un corretto svolgimento dei compiti di cui all'articolo 6, comma 2, punti a. e d. e di cui all'articolo 7, comma 2, punti a., c. ed e..

Articolo 19
1. L'esercizio, da parte di un Servizio, del potere di cui al presente articolo è consentito soltanto se il Ministro competente o, su sua delega, il competente Direttore del Servizio lo abbia autorizzato, salvo disposizioni contrarie.
2. Il Direttore del Servizio può, con provvedimento scritto, delegare a funzionari sottordinati il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1. Una copia del provvedimento deve essere inviata al Ministro competente.
3. L'autorizzazione viene rilasciata, salvo diverse disposizioni, per un periodo di massimo tre mesi e può di volta in volta essere prorogata, su richiesta, per lo stesso periodo di tempo.

Articolo 20
1. I Servizi sono autorizzati:
a. a svolgere attività di sorveglianza e, in tale ambito, a registrare informazioni attinenti ad azioni di persone fisiche o di altre entità, con o senza l'ausilio di strumenti di osservazione e di registrazione;
b. a ricercare e, in questo contesto, registrare informazioni relative a persone fisiche o altre entità, con o senza l'ausilio di strumenti di tracciamento, localizzazione e registrazione.
2. Al Servizio di Sicurezza e Intelligence della Difesa è consentito utilizzare gli strumenti di osservazione e registrazione di cui al comma 1, punto a., e installare le apparecchiature di tracciamento, localizzazione e registrazione di cui al comma 1, punto b. soltanto nei casi in cui ciò abbia luogo in spazi chiusi non utilizzati dal Ministero della Difesa, previa autorizzazione del Ministro dell'Interno e delle Relazioni del Regno o, in quanto applicabile, del Direttore del Servizio Generale di Intelligence e Sicurezza.
3. è consentito l'utilizzo degli strumenti di osservazione e registrazione di cui al comma 1, punto a., all'interno di edifici soltanto se il Ministro competente abbia autorizzato, per iscritto, il Direttore del Servizio in tal senso. Nel caso di cui al comma 2, l'autorizzazione, ove riguardi edifici privati, sarà rilasciata dal Ministro dell'Interno e delle Relazioni del Regno.
4. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3 è avanzata dal Direttore del Servizio e deve contenere almeno:
a. l'indirizzo dell'edificio che dovrà essere sottoposto all'attività intrusiva;
b. la descrizione del tipo di strumento che verrà utilizzato per tale attività;
c. il motivo che rende necessario l'utilizzo di tale strumento.

Articolo 21
1. I Servizi sono autorizzati:
a. ad impiegare persone fisiche, che operino o meno sotto copertura, le quali, sotto la responsabilità e su disposizione del Servizio, sono incaricate di:
I raccogliere direttamente informazioni relative a persone ed organizzazioni che possano avere rilevanza per l'adempimento dei compiti istituzionali del Servizio;
I promuovere o adottare misure volte alla salvaguardia degli interessi tutelati dal Servizio.
b. costituire ed utilizzare persone giuridiche a supporto delle attività operative.
2. Il Ministro competente può richiedere, per iscritto, agli organi amministrativi competenti di collaborare, per quanto necessario, a fornire ai soggetti di cui al comma 1, punto a. un'identità di copertura. Le disposizioni regolamentari vigenti per gli organi amministrativi relativamente alle attività richieste non si applicano se confliggono con l'esecuzione di tali attività.
3. La persona fisica di cui al comma 1, punto a. può ricevere disposizioni dal Servizio per l'espletamento di attività che potrebbero configurare favoreggiamento nella commissione di un reato o commissione di un reato. Siffatte disposizioni sono fornite soltanto se necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali del Servizio o alla sicurezza personale degli interessati.
4. La persona fisica di cui al comma 1, punto a., nell'attuazione delle disposizioni, non può delegare altro soggetto, trattandosi di azioni da svolgersi in via esclusiva, a compiere azioni che potrebbero concretizzarsi nel compimento di un reato, se non quelle che lo stesso intendeva già compiere.
5. Nel dare le disposizioni di cui al comma 3, al soggetto interessato dovranno essere specificate:
a. le circostanze nelle quali è autorizzato a compiere attività che potrebbero comportare il compimento di un reato o contribuire allo stesso;
b. le modalità di esecuzione delle disposizioni, inclusa la natura delle attività che il soggetto dovrà svolgere, in modo da ricondurre queste nell'ambito delle disposizioni affidate.
6. Le disposizioni ad una persona fisica di cui al comma 1, punto a., devono essere registrate per iscritto.
7. Sulla base o in conformità ad un'Ordinanza del Consiglio, previo parere congiunto dei Ministri competenti e del Ministro della Giustizia, possono essere stabilite ulteriori norme concernenti:
a. le condizioni ed i casi in cui una persona fisica di cui al comma 1, punto a., può essere autorizzata a svolgere attività conformi alle disposizioni che potrebbero configurare il compimento di un reato ovvero il favoreggiamento di un reato;
b. come l'esercizio del relativo potere debba essere sottoposto a controllo.
8. L'articolo 29, commi 1 e 2 della Legge di Bilancio del Governo non si applica alla costituzione di una persona giuridica di cui al comma 1, punto b.

Articolo 22
1. I Servizi sono autorizzati, con o senza l'ausilio di strumenti tecnici, a:
a. effettuare perquisizioni in edifici;
b. effettuare ispezioni su oggetti;
c. effettuare indagini su oggetti al fine di accertare l'identità di una persona.
2. L'esercizio del potere di cui al comma 1 da parte del Servizio di Sicurezza ed Intelligence della Difesa al di fuori di spazi utilizzati dal Ministero della Difesa è consentito soltanto se è rilasciata un'autorizzazione dal Ministro dell'Interno e delle Relazioni del Regno o, in quanto applicabile, dal Direttore del Servizio Generale di Intelligence e Sicurezza.
3. Se necessario per un'indagine svolta da un Servizio, un oggetto rinvenuto nel corso dell'esercizio del potere di cui al comma 1 può essere rimosso per un limitato periodo di tempo dal Servizio in questione, ove non sia possibile effettuare l'esame dello stesso in loco e la raccolta informativa non possa essere svolta con modalità diverse, meno intrusive. L'oggetto dovrà essere ricollocato quanto prima possibile, a meno che ciò non ostacoli il corretto svolgimento dei compiti istituzionali del Servizio o non vi siano fondati interessi al suo ripristino.
4. Il potere di cui al comma 1, punto a., per quanto concerne gli edifici, può essere esercitato soltanto se il Ministro competente abbia autorizzato per iscritto il Direttore del Servizio in tal senso. L'esercizio di tale potere da parte del Servizio di Sicurezza ed Intelligence della Difesa all'interno di edifici non in uso al Ministero della Difesa è consentito soltanto previa autorizzazione da parte del Ministro dell'Interno e delle Relazioni del Regno.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è rilasciata per un periodo di massimo tre giorni. Non si applica l'estensione generale prevista dalla Legge sui limiti temporali.
6. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 4 è avanzata dal Direttore del Servizio e deve contenere almeno:
a. l'indirizzo dell'edificio che dovrà essere sottoposto a perquisizione e
b. la ragione per cui l'edificio deve essere perquisito.

Articolo 23
1. I Servizi sono autorizzati ad aprire lettere ed altre forme di corrispondenza senza il consenso del mittente o del destinatario previa autorizzazione della Corte Distrettuale dell'Aja, su richiesta del Direttore del Servizio.
2. Per l'esercizio del potere di cui al comma 1, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 19.
3. La richiesta di cui al comma 1 da parte del Direttore del Servizio di Sicurezza ed Intelligence della Difesa concernente le lettere ed altre forme di corrispondenza il cui indirizzo del mittente o del destinatario non corrisponda a quello di luoghi in uso al Ministero della Difesa deve essere formulata d'intesa con il Direttore del Servizio Generale di Intelligence e Sicurezza.
4. La richiesta dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere almeno:
a. il nome e l'indirizzo della persona o organizzazione cui le lettere o altre forme di corrispondenza sono destinate e del mittente;
b. la ragione per cui le lettere o altre forme di corrispondenza debbano essere aperte.
5. L'autorizzazione è concessa soltanto se necessaria ai fini del corretto adempimento dei compiti istituzionali del Servizio.
6. L'autorizzazione di cui al primo comma è concessa:
a. in relazione alle lettere o altre forme di corrispondenza, se queste sono già in possesso del Servizio;
b. per un periodo, da stabilirsi nell'autorizzazione, di massimo tre mesi se si tratta di aprire lettere o altre forme di corrispondenza che sono o saranno affidate ad un istituto postale o società di recapiti specificati nella stessa autorizzazione.
7. L'istituto postale o la società di recapiti di cui al comma 6, punto b. deve consegnare, verso ricevuta, le lettere e le altre forme di corrispondenza oggetto dell'autorizzazione al funzionario del Servizio designato a tal fine dal Direttore del Servizio.
8. Il funzionario è tenuto a dimostrare la sua identità all'istituto postale o alla società di recapiti con un documento di identità fornito dal Direttore del Servizio.
9. I Servizi dovranno assicurare che le lettere o le altre forme di corrispondenza consegnate dall'istituto postale o dalla società di recapiti, a conclusione dell'indagine, saranno immediatamente restituite all'istituto postale o alla società di recapiti, per il successivo inoltro.

Articolo 24
1. I Servizi sono autorizzati, con o senza l'ausilio di strumenti tecnici, false segnalazioni, chiavi o identità false, ad entrare in sistemi automatizzati. I poteri summenzionati prevedono anche la possibilità di:
a. penetrare qualsiasi sistema di sicurezza;
b. utilizzare dispositivi tecnici per ovviare alla cifratura di dati archiviati o elaborati in sistemi automatizzati;
c. riprodurre i dati archiviati o elaborati in sistemi automatizzati.
2. L'esercizio del potere di cui al comma 1 da parte del Servizio di Sicurezza ed Intelligence della Difesa al di fuori di luoghi in uso al Ministero della Difesa è consentito solo se sia stata rilasciata apposita autorizzazione dal Ministro dell'Interno e delle Relazioni del Regno o, in quanto applicabile, dal Direttore del Servizio Generale di Intelligence e Sicurezza.
3. Qualsiasi persona che abbia conoscenza delle modalità di eliminazione della cifratura di dati archiviati o elaborati in sistemi automatizzati, di cui al comma 1, è obbligata, su richiesta scritta del Direttore del Servizio, a fornire tutta la collaborazione necessaria al fine di ovviare alla cifratura.

Articolo 25
1. I Servizi sono autorizzati, con l'ausilio di dispositivi tecnici, a intercettare, ricevere, registrare e monitorare direttamente qualsiasi forma di conversazione, telecomunicazione o trasferimento di dati mediante sistemi automatizzati, dovunque esse avvengano. I poteri summenzionati comprendono anche la possibilità di annullare la cifratura delle conversazioni, telecomunicazioni o trasferimento dati.
2. Il potere di cui al comma 1 può essere esercitato soltanto se una richiesta a tal fine sia stata avanzata al Direttore del Servizio.
3. L'esercizio del potere di cui al comma 1 da parte del Servizio di Sicurezza ed Intelligence Militare, concernente le conversazioni, le telecomunicazioni e il trasferimento di dati per mezzo di sistemi automatizzati, in luoghi non in uso al Ministero della Difesa, è consentito soltanto se sia stata rilasciata apposita autorizzazione dal Ministro dell'Interno e delle Relazioni del Regno.
4. La richiesta di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è avanzata dal Direttore del Servizio e deve contenere almeno:
a. l'indicazione delle prerogative di cui il Servizio intende avvalersi e, in quanto applicabile, il numero di cui all'Articolo 1.1, punto t., della Legge sulle Telecomunicazioni;
b. le informazioni sull'identità della persona o dell'organizzazione nei confronti delle quali si intende esercitare tali poteri;
c. la motivazione per la quale viene richiesto l'esercizio di tale potere.
5. Se al momento della richiesta non si è ancora a conoscenza del numero di cui al comma 4, punto a., l'autorizzazione è concessa soltanto a condizione che il potere potrà essere esercitato una volta venuti a conoscenza del numero in questione. I Servizi sono autorizzati ad utilizzare dispositivi tecnici al fine di ottenere il numero summenzionato. L'esercizio del potere di cui sopra da parte del Servizio di Sicurezza ed Intelligence della Difesa, al di fuori dei luoghi in uso al Ministero della Difesa, ha luogo su autorizzazione del Ministro dell'Interno e delle Relazioni del Regno.
6. Se al momento della richiesta dell'autorizzazione le informazioni di cui al comma 4, punto b. non sono ancora note, l'autorizzazione sarà rilasciata soltanto a condizione che le informazioni in questione siano fornite al più presto possibile.
7. Chiunque sia in grado di eliminare la cifratura da conversazioni, telecomunicazioni o trasferimento di dati di cui al comma 1, è obbligato, su richiesta scritta del Direttore del Servizio, a fornire tutta la collaborazione necessaria.
8. Il terzo comma non si applica in caso di ricezione diretta e registrazione di telecomunicazioni “senza cavo” provenienti o dirette in altri Paesi, sulla base di specifiche caratteristiche tecniche. In caso di telecomunicazioni a carattere militare, non è richiesta l'autorizzazione di cui agli Articoli 19 e 25, comma 2.

Articolo 26
1. I Servizi sono autorizzati, con l'ausilio di dispositivi tecnici, a ricevere e registrare telecomunicazioni “senza cavo” provenienti o dirette in altri Paesi, in base a specifiche caratteristiche tecniche per monitorare le telecomunicazioni. I Servizi sono autorizzati ad acquisire conoscenza delle informazioni ricevute in tale contesto. I poteri menzionati comprendono anche la possibilità di annullare la cifratura dalle telecomunicazioni.
2. Per l'esercizio del potere di cui al comma 2 non è necessaria l'autorizzazione di cui all'Articolo 19.
3. Nell'esercizio del potere di cui al comma 1, non appena accertata l'identità del soggetto o dell'organizzazione da cui trae origine la comunicazione, la stessa potrà essere registrata, se ritenuto necessario per un corretto svolgimento delle attività istituzionali del Servizio.
4. Nell'esercizio del potere di cui al comma 1, non appena accertata l'identità del soggetto o dell'organizzazione da cui trae origine la comunicazione, sarà inoltrata, entro due giorni, una richiesta di autorizzazione, di cui all'Articolo 25, comma 2, se la ricezione e registrazione della comunicazione della persona o organizzazione in questione sia ritenuta necessaria per un adeguato svolgimento dei compiti istituzionali del Servizio. Nelle more del rilascio di tale autorizzazione, come previsto dall'Articolo 25, comma 2, non è consentito acquisire ulteriore conoscenza della comunicazione effettuata.
5. Se la ricezione e registrazione della comunicazione della persona o organizzazione in questione non è ritenuta necessaria per un adeguato svolgimento dei compiti istituzionali del Servizio, le informazioni ricevute e registrate in conformità al comma 1 saranno immediatamente distrutte.

Articolo 27
1. I Servizi sono autorizzati, con l'ausilio di dispositivi tecnici, a ricevere e registrare comunicazioni non cablate ovvero non riferite ad uno specifico segnale. I poteri di cui sopra includono anche l'eliminazione della cifratura delle comunicazioni.
2. Per esercitare il potere di cui al comma 1 non è necessaria l'autorizzazione prevista dall'Articolo 19.
3. Le informazioni raccolte grazie all'esercizio del potere di cui al comma 1 possono essere selezionate dai Servizi sulla base dei seguenti criteri:
a. informazioni relative all'identità di un soggetto o di un'organizzazione;
b. un numero di cui all'Articolo 1.1. punto t, della Legge sulle Telecomunicazioni, o qualsiasi caratteristica tecnica;
c. caratteristiche relative ad un soggetto descritto più dettagliatamente.
4. L'autorizzazione per la selezione di cui al comma 3, punti a e b, è rilasciata dal Ministro dell'Interno e delle Relazioni del Regno al Direttore del Servizio in esito a specifica richiesta per un periodo massimo di 3 mesi, prorogabile di volta in volta su richiesta. La richiesta di autorizzazione deve contenere almeno:
a. le informazioni di cui al comma 3, punti a o b, sulla base dei criteri di selezione;
b. le ragioni della selezione stessa.
5. L'autorizzazione per la selezione sulla base dei criteri di cui al comma 3, punto c, è rilasciata dal competente Ministro al Direttore del Servizio, in esito a specifica richiesta per un periodo massimo di un anno e può essere prorogata, su richiesta, di volta in volta. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere almeno:
a. una dettagliata descrizione del soggetto;
b. la ragione per cui deve essere fatta la selezione.
6. L'Articolo 19 si applica per la determinazione dei criteri relativi ad un soggetto, a condizione che l'espressione “tre mesi” di cui al comma 3 dell'articolo 19 sia interpretata come: un anno.
7. Quando viene rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 5, ciò viene riferito riservatamente, unitamente al soggetto e alle ragioni della selezione, ad una o entrambe le Camere degli Stati Generali e al Comitato di Controllo.
8. Per quanto riguarda la selezione di cui al comma 3 da parte del Servizio di Sicurezza ed Intelligence della Difesa, per quanto concerne le comunicazioni da e per l'Olanda, la relativa autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'Interno e delle Relazioni del Regno.
9. Le informazioni raccolte nell'esercizio del potere di cui al comma 1 possono essere conservate, se non selezionate, per un periodo massimo di un anno al fine di consentire un'ulteriore selezione, a condizione che ciò:
a. possa aver luogo soltanto nel contesto di un'indagine da parte del Servizio sulla base delle motivazioni di cui al comma 4, punto b, o in un contesto relativo ad un soggetto di cui al comma 5, punto a, per il quale al momento della ricezione e registrazione delle informazioni in questione sia stata rilasciata un'autorizzazione;
b. sia urgentemente richiesto per un adeguato svolgimento dell'indagine in questione.
10. Il comma 9 si applica per analogia alle informazioni cifrate non ancora decriptate, a condizione che il periodo di cui al comma 9 cominci a decorrere dal momento in cui sia stata annullata la cifratura.

Articolo 28
1. I Servizi sono autorizzati a rivolgersi ai providers delle reti pubbliche di telecomunicazioni, secondo quanto disposto dalla Legge sulle Telecomunicazioni, formulando specifica richiesta al fine di ottenere informazioni relative a tutto il traffico attraverso tali reti o altri servizi pubblici, in relazione anche alle indicazioni specificate nella richiesta delle persone o organizzazioni coinvolte. I Servizi sono autorizzati ad utilizzare dispositivi tecnici per ottenere le indicazioni sopramenzionate.
2. Per l'esercizio del potere di cui al comma 1, non è prevista l'autorizzazione di cui all'articolo 19.
3. La richiesta è inoltrata per iscritto dal Direttore del Servizio e deve contenere:
a. il numero di cui all'Articolo 1.1, punto t della Legge sulle Telecomunicazioni o
b. informazioni circa nome, domicilio o residenza del soggetto o dell'ufficio registrato dell'organizzazione a cui fa riferimento il numero di cui al punto a;
c. una descrizione del tipo di informazioni che devono essere fornite e
d. il periodo a cui si riferiscono le informazioni che devono essere fornite.
4. La richiesta di cui al comma 1, formulata dal Direttore del Servizio di Sicurezza ed Intelligence della Difesa relativa a traffici che non si sono svolti o non si svolgeranno in luoghi in uso al Ministero della Difesa, è inoltrata al Direttore del Servizio Generale di Intelligence e Sicurezza.
5. Le informazioni di cui al comma 1 sono in ogni caso da intendersi come comprensive di:
a. i numeri di cui all'Articolo 1.1, punto t della Legge sulle Telecomunicazioni con cui sono state o sono effettuate telefonate o avviate connessioni dal numero stabilito precisato nella richiesta ed i numeri dai quali sono partite chiamate o sono state avviate connessioni con i numeri indicati nella richiesta;
b. informazioni sull'identità del soggetto o dell'organizzazione a cui appartiene il numero specificato al punto a;
c. l'orario di inizio, la durata e la cessazione della telefonata o connessione.
6. I providers delle reti di telecomunicazione pubblica ed altri servizi sono obbligati, in ottemperanza alla Legge sulle Telecomunicazioni, a fornire immediatamente le informazioni richieste, salvo che non sia diversamente specificato nella richiesta.
7. Ai fini del rilascio delle informazioni oggetto della richiesta, di cui all'Articolo 17, comma 1, si applica per analogia il comma 3.

Articolo 29
1. I Servizi sono autorizzati a rivolgersi ai providers delle reti pubbliche di telecomunicazioni in base alla Legge sulle Telecomunicazioni al fine di ottenere informazioni relative a:
a. nome e domicilio o residenza registrata di un soggetto, oppure dell'ufficio registrato di una organizzazione alla quale appartiene il numero telefonico secondo quanto previsto a termini di legge e come indicato nella richiesta;
b. le indicazioni relative al numero telefonico di cui alla legge e il domicilio o residenza della persona, oppure dell'ufficio registrato dell'organizzazione.
2. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, non è prevista alcuna autorizzazione come previsto dall'articolo 19.
3. La richiesta viene inoltrata da o per conto del Direttore del Servizio competente.
4. I providers delle reti di telecomunicazione pubblica ed altri servizi sono obbligati, in ottemperanza alla Legge sulle Telecomunicazioni, a fornire immediatamente le informazioni richieste, se la richiesta non specifica diversamente.
5. Il provvedimento di rilascio di informazioni di cui alla richiesta prevista dall'Articolo 17, commi 1 e 3, è applicato per analogia.

Articolo 30
1. I Servizi hanno diritto di accedere a tutti i luoghi nei limiti in cui ciò sia ritenuto ragionevolmente necessario per:
a. installare strumenti di osservazione e registrazione come indicato nell'Articolo 20, comma 1, punto a;
b. installare strumenti di tracciamento, apparati per il posizionamento e strumenti di registrazione come indicato nell'Articolo 20, comma 1, punto b;
c. esercitare il potere di cui all'Articolo 22, comma 1, punto a;
d. esercitare il potere di cui all'Articolo 24;
e. esercitare il potere di cui all'Articolo 25;
f. raccogliere, per quanto riguarda l'uso degli apparati di telecomunicazione, le informazioni necessarie al fine di poter esercitare il potere per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione secondo l'Articolo 25, comma 6.
2. Per l'esercizio del potere di cui al comma 1, non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 19.
3. L'esercizio del potere previsto dal comma 1 è consentito soltanto ai soggetti specificamente designati dal Direttore di un Servizio.
4. Non si applicano l'Articolo 1, commi 1, 2 e 3 e l'Articolo 2, comma 1, ultimo alinea della Legge Generale sull'Intrusione negli Edifici. Il competente Ministro o il Direttore di un Servizio, su delega del Ministro competente, è autorizzato a rilasciare l'autorizzazione di cui all'Articolo 2 della Legge Generale sull'Intrusione negli Edifici. Nei casi di cui al comma 1, punti a e c, l'autorizzazione prevista dai relativi articoli per l'esercizio dei poteri di intrusione vale anche come autorizzazione ai sensi dell'Articolo 2 della Legge Generale sull'Intrusione negli Edifici.

Articolo 31
1. L'esercizio del potere di cui alla presente sezione è consentito solo se la prevista raccolta di informazioni non può essere effettuata o non può essere effettuata tempestivamente attraverso la consultazione di fonti aperte o di fonti di informazioni alle quali il Servizio abbia il diritto di accedere.
2. Qualora sia stato deciso di raccogliere le informazioni esercitando uno o più poteri previsti nel presente comma, potrà essere esercitato soltanto quel potere che, in relazione alle circostanze del caso specifico, tra cui va considerata la gravità della minaccia agli interessi tutelati dal Servizio ed anche in considerazione degli altri poteri esercitabili, causerà il minor pregiudizio possibile al soggetto coinvolto.
3. Non potrà essere esercitato un potere se ne potrà derivare un danno sproporzionato per la persona coinvolta rispetto all'obiettivo prefissato dell'azione.
4. L'esercizio di un potere deve essere proporzionato all'obiettivo prefissato dell'azione.

Articolo 32
L'esercizio del potere di cui al presente comma avrà cessazione immediata se l'obiettivo cui è finalizzato il potere è stato raggiunto ovvero qualora risultasse sufficiente l'esercizio di un potere di più limitata portata.

Articolo 33
Quando viene esercitato il potere di cui alla presente Sezione, dovrà essere redatta apposita relazione scritta.

(...)


(1) Intelligence and Security Services Act dell'aprile 1994 (cfr. Rivista Per Aspera ad Veritatem n. 7/1997, pag. 273, ss.).

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